Delibera
del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali del
1° ottobre 1999
Codice
deontologico del Ragioniere e Perito Commerciale
INDICE
Introduzione
1.
I Valori
2.
Gli Interessi
3.
Gli Scopi
IL
CODICE
Sezione
I – Norme Generali
Art.
1 – Competenza
Art. 2 – Autonomia,
obiettività, integrità, riservatezza, decoro
Art. 3 – Attività
svolte all’estero
Art. 4 – Attività in
materia tributaria
Sezione
II – Norme specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e
continuativi
Art.
5 – Tutela dei valori
Art. 6 – Autonomia del
professionista nelle società o associazioni di professionisti
Art. 7 – Incompatibilità
Art. 8 – Conflitto
Art. 9 – Collaborazione
con i colleghi nelle società o associazioni professionali
Art. 10 – Pubblicità
Art. 11 – Onorari
Art. 12 – Assicurazione
Art. 13 – Collaborazione coordinata e
continuativa
Sezione
III – Norme specifiche per i professionisti in rapporto di lavoro dipendente
Art.
14 – Rapporti col datore di lavoro
Art. 15 – Riservatezza
Art. 16 – Rapporto con altri dipendenti
INTRODUZIONE
Il
presente Codice si ispira alle norme deontologiche della professione contabile
adottate dallo IFAC (International Federation of Accountants) dal FEE (Fédération
des Experts Comptables Européens) e dallo IASC (International Accounting
Standarts Committee) in quanto compatibili con la legislazione italiana.
Il
Codice identifica i valori fondamentali della professione di Ragioniere
Commercialista ed Economista d’impresa, gli interessi categoriali e pubblici
che la professione cerca di realizzare, gli scopi che sono propri della
professione, in favore degli utenti, della società e delle professioni
intellettuali in generale.
1.
I VALORI
I
valori sui quali si fonda la professione sono i seguenti:
a)
competenza professionale, consistente nel possesso di una abilità specifica nei
settori conoscitivi che sono alla base della professione (in particolare nelle
scienze e tecniche ragionieristico - contabili e in quei settori delle scienze
giuridiche, economiche e commerciali che attengono all’attività
professionale) da acquisirsi mediante tirocini universitari, approfonditi con un
periodo adeguato di pratica professionale
b)
formazione professionale, consiste nel costante aggiornamento del livello delle
conoscenze tecnico-giuridiche acquisite. In tale ottica, il professionista dovrà
aver cura della formazione culturale ed etico-deontologica dei propri
collaboratori; nei riguardi del praticante, egli sarà un formatore attento e
responsabile e ne incoraggerà l’impegno formativo attraverso adeguati
incentivi economici.
c)
autonomia professionale, consistente nel fatto che le nozioni e le norme
tecniche e di condotta, alle quali il professionista deve conformarsi, sono
quelle stabilite dalla comunità scientifica e dalla professione, salvo quando
esse siano imposte dalla legge;
d)
obiettività professionale, ossia il rispetto dei fatti accertati con l’opera
professionale e il conseguente rifiuto di falsificazioni, di atteggiamenti di
parte o settari, di condizionamenti e influenzamenti che mirino ad alterare per
interessi esterni i fatti medesimi. L’obiettività implica che il
professionista faccia conoscere al destinatario delle prestazioni professionali
i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni tecniche prospettate;
e)
integrità professionale, o comportamento onesto, alieno dall’inganno, dalla
slealtà, dalla dipendenza rispetto a questo o quel potere, dalla collusione con
persone o enti estranei al rapporto professionale, dagli atteggiamenti
menzogneri o miranti ad utilità personali non dovute;
f)
riservatezza professionale, nel senso di riserbo sulle notizie e informazioni
ottenute durante lo svolgimento dell’attività professionale, notizie e
informazioni che non devono essere divulgate se non quando ciò sia prescritto
dalla legge o dall’autorità giudiziaria; il professionista assume la
responsabilità della riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori
associati iscritti in altri Albi, tirocinanti e qualunque altro soggetto privato
con il quale abbia contatti per lo svolgimento di una pratica a lui affidata;
g)
decoro professionale, implica l’osservanza dei valori sopra delineati e
comporta il dovere di esercitare l’attività professionale in modo che la
professione mantenga un prestigio adeguato alle proprie funzioni sociali e goda
di apprezzamento e di fiducia da parte del pubblico.
2.
GLI INTERESSI
Gli
interessi che la professione persegue sono i seguenti :
a)
gli interessi del cliente (individuo, impresa o ente) secondo una logica di
servizio e nel rispetto della legge;
b)
gli interessi della professione, in quanto quest’ultima assicura alla società
prestazioni importanti per il mondo degli affari, per le amministrazioni
pubbliche, per gli operatori economici, per i contribuenti e per i cittadini;
c)
gli interessi della società in generale, a livello delle istituzioni di questa
che richiedono o impongono al professionista di fornire la propria opera o di
eseguire determinate operazioni.
La
professione tutela gli interessi mediante funzioni legittime di cui si indicano
le principali:
·
controllo legale dei conti: il Ragioniere deve attenersi strettamente ai
principi contabili e di revisione ed alle norme comportamentali statuite in via
istituzionale dagli Organismi professionali nazionali ed internazionali;
·
componente del Collegio Sindacale: il Ragioniere deve improntare il controllo
alla tutela del patrimonio sociale;
·
revisore contabile presso Enti Pubblici: il Ragioniere deve fornire motivati
giudizi di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, collaborando con
obiettività ed imparzialità al buon andamento della Pubblica Amministrazione
ed, in generale, alla esigenza di trovare soluzioni atte a realizzare i
risultati/obiettivi;
·
revisore interno: il Ragioniere deve offrire la garanzia di un sistema di
controlli affidabili;
·
cura delle pratiche tributarie: il Ragioniere contribuisce a creare fiducia ed
efficienza nel sistema impositivo;
·
"rappresentante-procuratore ad lites" del contribuente: attraverso
adeguate prestazioni di studio ed analisi delle pratiche trattate, il Ragioniere
deve significativamente contribuire al generale miglioramento dell'efficienza
della giustizia tributaria. Analisi preventive dovranno condurre alla
valutazione appropriata dei rischi di insuccesso e, pur non potendo garantire in
assoluto l'esito del contenzioso, dovranno assicurare ragionevolmente il
ricorrente circa la correttezza tecnica delle procedure adottate per la difesa
dei legittimi interessi in causa;
·
consulente manageriale: il Ragioniere deve fornire adeguato contributo, in
relazione al pubblico interesse, circa la promozione di un sano processo
decisionale, attento alle aspettative di profitto, ma anche ai bisogni
dell'ambiente e del sociale;
·
consulenza tecnica nei giudizi: il Ragioniere deve fornire i pareri richiesti,
secondo i più aggiornati standard qualitativi. Egli rinuncerà all'incarico, se
non possiede la competenza richiesta dal caso di specie;
·
ogni altra funzione delegata dalla legge, dall’Autorità Giudiziaria, dalle
imprese o dai privati, volta a corrispondere a bisogni sociali esistenti o
sopravvenuti, nell’ambito delle materie che rientrano nella competenza
professionale.
3. GLI SCOPI
Gli
scopi fondamentali ai quali la professione s’indirizza sono i seguenti :
a)
costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al
quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle
conoscenze specifiche che sono alla base della professione, in modo che tale
contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle istituzioni;
b)
creare un’immagine pubblica della professione atta a stabilire un rapporto tra
professionisti ed utenti basato sulla fiducia nelle capacità tecniche e nelle
qualità etiche dei primi, nonché sulla convinzione che i professionisti
sappiano risolvere adeguatamente i problemi degli utenti nei settori di
competenza;
c)
sostenere le iniziative sociali delle professioni intellettuali affinché sia
riconosciuta la rilevanza della conoscenza scientifico – tecnica e dei suoi
rappresentanti a livello di produzione e di socialità; contribuire a tal fine
alla creazione di organismi di rappresentanza del lavoro e dell’attività
professionale.
IL
CODICE
Gli
scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura generale e non
intendono risolvere tutti i problemi etici possibili. Tuttavia, il Codice
fornisce una guida nell'applicazione pratica degli obiettivi e dei principi
fondamentali in relazione ad un certo numero di situazioni tipiche che possono
verificarsi nella professione.
Il codice è diviso in tre sezioni:
Sezione
I - Norme generali per tutti i Ragionieri Commercialisti ed Economisti
d’impresa.
Sezione
II - Norme specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati e
continuativi.
Sezione
III - Norme specifiche per i professionisti dipendenti.
SEZIONE
I
NORME
GENERALI
Art. 1
Competenza
1.
Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza
in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve
partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi
di aggiornamento organizzati e promossi dal C.N.R. Deve altresì perfezionare la
propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione
specifica necessarie al corretto esercizio della professione.
2.
Il professionista deve evitare di offrire le proprie prestazioni professionali
in materie su cui non ha competenza; deve altresì informare chiaramente il
cliente circa le aree professionali in cui è realmente competente.
3.
Il professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni proprie e dei
collaboratori o tirocinanti, curando che il livello delle medesime sia il
migliore possibile. Deve inoltre svolgere i propri compiti con la maggiore
diligenza e puntualità.
Art. 2
Autonomia, obiettività, integrità, riservatezza, decoro
1.
Il professionista deve attuare il proprio lavoro rispettando tutti i valori
descritti nella Introduzione al Codice, e in particolare:
-
mantenere e difendere la propria autonomia professionale e dunque respingere
ogni tentativo di condizionamento e di pressione da chiunque provenga;
-
assumere un comportamento obiettivo nelle pratiche e nelle attività, sia di
fronte al cliente che ai terzi; egli ha l’obbligo di assicurare che anche il
personale e/o i collaboratori assegnati alla erogazione delle prestazioni
professionali osservino principi di obiettività e lavorino in funzione di un
risultato di qualità;
-
rifiutare qualunque azione disonesta e non ricorrere a millantato credito
riguardo ad Autorità o persone influenti;
-
non offrire doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze da parte di
Autorità o persone influenti;
-
non accettare doni o altre utilità da cui si possa ragionevolmente desumere
l'esistenza di un'influenza significativa ed indebita sulle capacità di
giudizio professionale sue e delle persone con le quali egli tratta. L'omaggio
di un oggetto di modico valore, offerto in una particolare ricorrenza, o un
invito occasionale sono accettabili in relazione agli usi ed abitudini italiani;
-
osservare nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un comportamento
leale;
-
evitare ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della professione
e l’apprezzamento della stessa da parte del pubblico;
-
conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni riservate
acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire
vantaggi personali neppure usando l’intermediazione di altri professionisti o
di terzi; osservare le norme sulla "privacy"; comunicare notizie e
informazioni riguardanti il cliente e gli affari trattati solo se obbligato
dalla legge o dall’autorità giudiziaria. L’obbligo del segreto e della
riservatezza professionale persistono anche a conclusione della prestazione o
rapporto professionale con il cliente.
Art. 3
Attività svolte all’estero
1.
Le regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti all’Albo
che svolgano la professione, temporaneamente o stabilmente, in un paese della
Comunità Europea o in altro paese, benché nel paese in cui essi si trovino
vigano regole etico - deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal
presente Codice.
2.
Quando le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese sono più
rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del
paese in cui le prestazioni sono rese.
Art. 4
Attività in materia tributaria
1.
Il professionista, richiesto di formulare una dichiarazione tributaria, deve
eseguirla correttamente sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e
rendere edotto quest’ultimo che ricade sul cliente stesso la responsabilità
di aver fornito dati mendaci o incompleti o di averne intenzionalmente omessi.
2.
Il professionista deve assumersi la responsabilità di errori tecnici,
dimenticanze e omissioni di fatti e atti a lui resi noti, irregolarità e
violazioni di legge che dipendano dall’impostazione da lui data alla
dichiarazione o dall’esecuzione tecnica della medesima.
3.
Quando la dichiarazione tributaria implichi delle stime, il professionista deve
effettuarle con accuratezza e secondo verità, dopo avere assunto le
informazioni necessarie, evitando che attraverso tali stime il cliente possa
essere ingiustamente favorito dinanzi agli uffici dell’Amministrazione
finanziaria e nei giudizi tributari.
SEZIONE II
NORME
SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Art.
5
Tutela dei valori
1.
Il libero professionista deve preservare col massimo impegno i valori
professionali indicati nell’Introduzione, ed essere particolarmente attento
nella difesa della propria autonomia. Vi sono alcune situazioni nelle quali
l’autonomia può essere facilmente compromessa, e perciò il professionista
deve evitare di esservi coinvolto. Vanno perciò evitati:
a)
il coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono impegnati i
clienti;
b)
il richiedere o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci di
una società/cliente;
c)
l’essere membro del Consiglio di Amministrazione, dirigente o impiegato di
società che chieda di diventare cliente del professionista per attività di
controllo legale dei conti;
d)
l’essere stato socio di società revisionata nei tre anni precedenti alla
procedura di revisione, oppure socio di altra società insieme con i membri del
Consiglio di Amministrazione della società revisionata; l’essere stato
dipendente di quest’ultima nei tre anni precedenti all’incarico. Tali
situazioni non consentono di assumere incarichi di revisione presso le società
indicate;
e)
il rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa nell’ambito della
Professione al fine di sollecitare incarichi;
f)
il trovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o da
una società controllata da quest’ultimo.
Art. 6
Autonomia del professionista nelle società o associazioni di professionisti
1.
L’autonomia del professionista deve essere difesa con particolare impegno
qualora la legge consenta la costituzione di società di professionisti e in
particolare preveda che il capitale della società possa essere posseduto, in
parte, da soci non professionisti. In tale secondo caso è dovere del
professionista (socio di una tale società) di vigilare o operare perché la
direzione effettiva della società rimanga nelle mani dei soci professionisti e
siano evitate interferenze di interessi meramente speculativi
sull’acquisizione dei clienti e sulla gestione delle pratiche.
Art. 7
Incompatibilità
1.
Il professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente non può
assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né avere funzioni
manageriali o simili nelle aziende e società appartenenti o controllate da
quest’ultimo.
2.
Il professionista può assumere funzioni di consulenza non continuativa per una
società di cui sia sindaco; l’incarico di consulente deve tuttavia cessare
quando si configurino irregolarità nella gestione delle società che diano
luogo a contestazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, del Consiglio di
Amministrazione o della maggioranza dei soci.
3.
Il professionista, se il rapporto di parentela condiziona l’obiettività della
prestazione, deve evitare di assumere incarichi professionali quando sia
coniuge, figlio o parente convivente di chi gli chiede di assumerli.
4.
I servizi professionali non devono essere offerti o prestati ad un cliente con
l’accordo che quest’ultimo non verserà onorari a meno che non sia ottenuto
un determinato risultato.
Art. 8
Conflitto
1.
Il professionista che entra in conflitto con il cliente su questioni implicanti
la violazione dei valori professionali, deve lasciare l’incarico e comunicare
al cliente le ragioni della relativa decisione.
Art. 9
Collaborazione con i colleghi nelle società o associazioni professionali
1.
Quando il professionista faccia parte di una società di professionisti o di
un’associazione professionale, è tenuto a collaborare lealmente e con onestà
con i colleghi facenti parte della società o dell’associazione, ad attenersi
alle regole dell’atto costitutivo e dello statuto e a regolare puntualmente le
obbligazioni economiche e giuridiche che gli derivano dall’appartenenza alla
società o associazione. Quando sorgono conflitti - tra il professionista e gli
altri soci o associati - aventi ad oggetto i valori professionali, il
professionista è tenuto a rivolgersi alla Commissione per la risoluzione dei
conflitti istituita dall’Ordine e a chiedere che quest’ultima dia le
indicazioni del caso affinché il conflitto sia appianato.
Art. 10
Pubblicità
1.
E’ consentita al professionista ed altresì alla società o associazione di
professionisti, di rendere note al pubblico le aree della competenza specifica
dei singoli professionisti soci o associati, attraverso forme di pubblicità
"diretta", attuata mediante comunicazione al pubblico di tale
competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni altro
mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o "indiretta",
mediante diffusione di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro
compiuto in precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali
organizzati da terzi, ma attinenti alla professione, cui il professionista
partecipi a causa delle proprie funzioni, anche se si tratti di trasmissioni
televisive, convegni e simili. Il professionista può partecipare come relatore,
conferenziere o autore di articoli, a manifestazioni culturali e a
pubblicazioni, purché l’argomento delle stesse riguardi la professione. Può
anche rilasciare interviste sugli argomenti implicati dalla sua attività
professionale. Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità
indiretta, l’informazione al pubblico non deve essere enfatica, laudativa o
denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici propri della
pubblicità commerciale. L’uso della pubblicità da parte del professionista o
della società o associazione alla quale egli appartiene non può dar luogo ad
aumento di onorari per le prestazioni.
Art. 11
Onorari
1.
Gli onorari professionali devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi
professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri: a)
difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da
effettuare; b) grado di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi
professionali; c) tempo necessario perché il professionista possa adempiere
all’incarico ( il tempo deve includere sia le attività professionali
specifiche sia le consultazioni, gli accessi, i viaggi necessari per istruire le
pratiche, l’assunzione di informazioni, ecc.). Sono consentiti accordi con il
cliente per determinare forfetariamente gli onorari dovuti al professionista.
Quando esista tale accordo, esso deve essere rispettato tanto dal professionista
quanto dal cliente. Il professionista deve preventivamente informare il cliente
nell’eventualità che una tariffa, dichiarata o stimata, possa aumentare nel
corso del rapporto professionale. E’ consentita la richiesta di acconti sugli
onorari oltre che di fondi adeguati alle spese. Non è consentito il patto che
gli onorari siano proporzionali all’utilità che il cliente ricava
dall’affare. Nell'interesse del cliente e del Ragioniere, la base di calcolo
degli onorari ed eventuali accordi per la fatturazione dovrebbero essere
chiaramente definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del
mandato, allo scopo di evitare malintesi.
2.
Il pagamento o il ricevimento di una commissione da parte di un Ragioniere
potrebbe pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza. Non possono essere
pagate o ricevute commissioni per acquisire un cliente o per aver procurato un
cliente ad un altro professionista. Non possono essere accettate commissioni per
la segnalazione di prodotti o servizi di altri. Sono considerati commissioni il
pagamento e il ricevimento di corrispettivi per l’invio di clienti da un
professionista all’altro quando il professionista che invia il cliente non
presta alcun servizio.
3.
Il Ragioniere può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o in
parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro eredi o
successori senza che tali accordi costituiscano pagamento di commissioni.
Art. 12
Assicurazione
1.
Il professionista ha l’obbligo di garantire il cliente e gli eventuali terzi
in merito ai danni che possono derivare dalla sua opera (per errore, negligenza,
imperizia, violazione di legge, omesso esame di documenti e dati, dichiarazione
tributaria infedele o erronea, ecc.) stipulando idoneo contratto di
assicurazione che garantisca al cliente e agli eventuali terzi congruo
risarcimento dei danni. Il massimale delle polizze deve essere proporzionato
all’entità delle pratiche curate.
Art. 13
Collaborazione coordinata e continuativa
1.
Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono applicabili anche
al professionista che operi in situazione di collaborazione professionale
coordinata e continuativa, dovendosi considerare tale collaborazione come una
forma di lavoro autonomo.
SEZIONE III
NORME
SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI
Art. 14
Rapporti col datore di lavoro
1.
Il professionista in rapporto di lavoro dipendente ha il dovere di essere leale
e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve comunque
rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità,
riservatezza e decoro anche nei casi in cui il datore di lavoro tenda a
ignorarli o a contrastarli.
2.
Quando sorga, in merito all’applicazione dei valori suindicati, un conflitto
rispetto al datore di lavoro, il professionista è tenuto a porre la relativa
questione direttamente al titolare dell’impresa, al dirigente o al funzionario
con cui ha normali rapporti di consultazione, e cercare di appianarla di comune
accordo; egli deve mantenere la discussione del caso nell’ambito
dell’organizzazione di appartenenza, evitando che esso sia divulgato
all’esterno. Quando per le pretese del datore di lavoro, il professionista sia
indotto a venir meno all’osservanza dei valori professionali citati, egli è
tenuto a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni.
Art. 15
Riservatezza
1.
L’osservanza dei valori professionali da parte del professionista dipendente
deve essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle
informazioni di cui il professionista sia in possesso a causa del proprio
lavoro. In nessun caso il professionista dipendente potrà comunicare notizie o
informazioni avute nel rapporto di lavoro, a concorrenti dell’impresa presso
cui lavora, o a terzi estranei, né per ragioni di utilità personale, né di
compiacenza disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge o
dall’autorità giudiziaria.
Art. 16
Rapporto con altri dipendenti
1.
Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare lealmente
con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano la loro opera per
il datore di lavoro, rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare
nel miglior modo le pratiche ed attività comuni, e ascoltarne attentamente i
pareri tecnici. Nei riguardi dei dipendenti non professionali dell’impresa o
ente in cui lavora, il professionista deve mantenere un atteggiamento leale,
collaborativo e rispettoso del decoro della professione.