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Regolamento della formazione professionale permanente degli iscritti all'albo

Approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri nella seduta del 24 gennaio 2002

Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali

 CONSIDERATO

(a)    che l’Ordine professionale, oltre a curare l’interesse collettivo dei propri iscritti, deve tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché garantire l’affidamento della clientela;

(b)   che, in particolare, l’attività diretta ad adottare regole deontologiche si configura come doverosa;

(c)    che cresce continuamente nella società civile l’interesse intorno alla responsabilità dei professionisti e al ruolo degli Ordini professionali quali garanti della competenza e professionalità dei propri iscritti;

(d)   che la competenza tecnica è il profilo oggettivo della qualità e che competenza significa approfondita conoscenza dei problemi oggetto della professione e delle loro possibili soluzioni;

(e)    che l'iscrizione all'Albo presuppone una competenza di base (livello di accesso), che viene poi affinata con l'esperienza nell'esercizio della professione, ma che deve essere approfondita con la formazione e l'aggiornamento continuo;

(f)     che l’art. 1 dell’ordinamento professionale approvato con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 stabilisce che a coloro che sono iscritti nell’Albo dei ragionieri commercialisti è riconosciuta “competenza tecnica” nelle materie ivi indicate e con riferimento alle attività che formano oggetto della professione;

(g)    che i ragionieri commercialisti devono garantire un elevato livello di conoscenze tecniche per essere competitivi in un’economia globale e per soddisfare le aspettative del pubblico in termini di qualità delle prestazioni e di deontologia professionale;

(h)    che, a norma del Codice deontologico del Ragioniere e Perito Commerciale, approvato con delibera di questo Consiglio Nazionale in data 1 ottobre 1999, fra i valori su cui si fonda la professione è espressamente indicata la “formazione professionale”, la quale consiste nel costante aggiornamento delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite;

(i)      che, a norma del suddetto Codice deontologico, fra gli scopi fondamentali ai quali la professione s’indirizza vi è quello di “costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che sono alla base della professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle istituzioni”;

(j)     che l’inosservanza delle regole, contenute nel Codice deontologico, da parte di un iscritto all’Albo può essere sanzionata con provvedimenti disciplinari allorquando infici il decoro e la dignità della professione;

(k)   che la partecipazione della professione di ragioniere alle organizzazioni internazionali della professione induce a prevedere la formazione professionale permanente e le modalità di adempimento e di monitoraggio della stessa;

(l)      che, in particolare, si rende necessario dare attuazione alla International Education Guideline n. 2 emanata dall’IFAC - International Federation of Accountants;

(m)   che l’ONU, attraverso l’UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development, nella sua Guideline agli Stati membri sui requisiti nazionali per la qualificazione dei professionisti contabili, ha raccomandato l’attuazione della predetta IEG n. 2 dell’IFAC;

VISTO

l’art. 25 dell’Ordinamento Professionale, adottato con D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, che assegna al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

- l’art. 1 delle norme deontologiche che prevede: “Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal Consiglio Nazionale Ragionieri. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della professione”.

ha approvato il seguente

 REGOLAMENTO

 Articolo 1
formazione professionale permanente

Tutti gli iscritti all’Albo dei Ragionieri Commercialisti hanno l’obbligo di mantenere e migliorare continuamente la propria competenza professionale.

A tal fine, essi devono partecipare ad attività di formazione professionale permanente e di aggiornamento continuativo delle loro conoscenze e competenze professionali.

Il Consiglio Nazionale, i Collegi locali e le loro Unioni regionali e la Fondazione Luca Pacioli promuovono e coordinano l’organizzazione di attività di formazione permanente e di aggiornamento professionale a beneficio degli iscritti negli albi, curando un’adeguata e capillare diffusione delle iniziative sul territorio nazionale.

Articolo 2

Oggetto e finalità della formazione professionale permanente

La formazione professionale permanente deve vertere sulle materie che costituiscono oggetto della professione.

Le attività didattiche dirette alla formazione professionale permanente e all’aggiornamento continuativo delle conoscenze e competenze professionali devono essere finalizzate a:

a)    mantenere e migliorare le conoscenze e le capacità professionali degli iscritti;

b)   assistere i professionisti nell’applicazione di nuove metodiche, nella comprensione degli sviluppi economici, nella valutazione degli impatti sui loro clienti nonché sulla loro stessa attività;

c)    garantire alla collettività che i professionisti dispongano delle conoscenze e delle capacità professionali necessarie per effettuare le prestazioni richieste .

 Articolo 3

CONTENUTO MINIMO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Al fine di adempiere al dovere di mantenimento e aggiornamento della propria competenza professionale, ogni iscritto all’Albo deve dedicare almeno 30 ore, nel corso di ciascun anno formativo,  ad attività di apprendimento strutturato.

Ai fini del presente regolamento, ciascun anno formativo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno solare successivo.

Costituiscono “attività di apprendimento strutturato”:

a)                  la partecipazione dell’iscritto, anche mediante modalità di formazione a distanza, a corsi di formazione professionale, seminari, convegni e altre iniziative formative, promossi o organizzati dalle Università, dal Consiglio Nazionale, dai Collegi locali e loro Unioni Regionali e dalla Fondazione Luca Pacioli, nonché da soggetti, privati o pubblici, italiani ed esteri, che saranno indicati dalle predette istituzioni;

b)                  l’intervento, in qualità di docente o relatore, a corsi di formazione professionale e altre iniziative di cui alla precedente lettera a);

c)                  la partecipazione effettiva a gruppi o commissioni di studio costituiti in seno ai Collegi, alle Unioni Regionali, al Consiglio Nazionale, alla Fondazione Luca Pacioli e agli organismi internazionali a cui il Consiglio Nazionale partecipa;

d)                  la redazione di articoli, saggi, note, rassegne, documenti e testi di natura tecnico-professionale.

Le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) sono riconosciute come adempimento del dovere di formazione professionale permanente, ai sensi del successivo articolo 5),  per un ammontare di ore non superiore alla metà di quelle previste annualmente come obbligo minimo.

Le attività di cui alle lettere b) e d) potranno ricevere valutazione differenziata da parte del Collegio competente in sede di verifica e di controllo dell’adempimento del dovere di formazione permanente.

 Articolo 4

SCELTA DELLE MATERIE E ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI

Ogni iscritto individua e sceglie le materie pertinenti alla specifica attività professionale svolta o comunque di interesse per lo sviluppo e la crescita qualitativa della stessa.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, ogni iscritto deve produrre al Consiglio del Collegio competente o ad altro organismo da questo indicato, anche in via telematica, una sintetica relazione sull’attività di formazione professionale permanente dallo stesso svolta nell’anno formativo precedente, con indicazione del numero di ore a ciò dedicate, allegando alla stessa il programma dei corsi seguiti, l’attestato di frequenza, e/o altra idonea documentazione.

Articolo5

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Il Consiglio del Collegio, anche avvalendosi di apposite commissioni costituite in seno allo stesso o fra più Collegi su base territoriale o regionale, valuta l’idoneità dei programmi di formazione permanente seguiti dall’iscritto.

Ai fini della suddetta valutazione, il Consiglio del Collegio esprime il proprio parere sulla base della relazione e della documentazione prodotta dall’iscritto e ha facoltà di chiedere chiarimenti allo stesso e ai soggetti che hanno organizzato le attività formative.

Il Consiglio del Collegio, nello svolgimento della propria attività di valutazione, tiene conto dei seguenti criteri:

a)      le materie oggetto di formazione professionale permanente devono essere funzionali all’esercizio della professione. Tale funzionalità è presunta qualora le materie oggetto di formazione professionale permanente siano indicate in apposito programma generale di formazione, approvato dal Consiglio Nazionale, o da altro organismo da questo delegato;

b)      deve essere determinata la durata convenzionale dei programmi di formazione professionale permanente, al fine del raggiungimento del monte ore minimo fissato dall’art. 3;

c)      devono essere valutate le caratteristiche qualitative e quantitative delle singole iniziative formative seguite dall’iscritto.

            In ordine alle valutazioni dei Collegi o degli altri Organi di cui al primo comma  l’iscritto può richiedere formale parere al Consiglio Nazionale, la cui valutazione prevale sulle decisioni dei Collegi e di ogni altro Organo.

 Articolo 6

CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Il controllo della partecipazione degli iscritti alle attività di formazione professionale permanente è affidato ai Collegi.

I Collegi verificano l’avvenuta ricezione delle relazioni previste dall’art. 4 e il rispetto, da parte degli iscritti, del limite minimo annuale di ore da dedicare all’attività formativa, previa valutazione dei programmi seguiti ai sensi dell’art. 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Collegio rende pubblico, nelle forme più opportune, l’elenco degli iscritti all’Albo che hanno ottemperato all’obbligo di formazione professionale permanente e di tale adempimento può essere fatta menzione nella pubblicazione annuale dell’Albo curata da ciascun Collegio.

Qualora accerti l’esistenza di cause giustificative di natura oggettiva e ne ravvisi l’opportunità, il Collegio può dispensare l’iscritto all’Albo dall’obbligo di formazione professionale permanente per un periodo di tempo definito.

 Articolo 7

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Al fine di favorire l’attività di formazione professionale degli iscritti all’Albo, il Consiglio Nazionale, i Collegi locali e le loro Unioni regionali e la Fondazione Luca Pacioli possono stipulare convenzioni con istituzioni private o pubbliche, italiane ed estere, per l’organizzazione di corsi e seminari di livello universitario.

Articolo 8

Relazione annuale dei Collegi

Ciascun Collegio, direttamente o per il tramite delle Unioni regionali, è tenuto a relazionare annualmente al Consiglio Nazionale sui risultati delle attività di formazione professionale permanente svolte dai propri iscritti, sulle iniziative formative attuate in sede locale.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.

24 gennaio 2002

 

Se avete dubbi o vi occorrono chiarimenti potete richiedere ulteriori informazioni contattandoci all'indirizzo di posta elettronica info@studiougo.com

 

 Rag. Giuseppe UGO
 Rag. Fabio UGO
 Rag. Paolo UGO
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