Regolamento
della formazione professionale permanente degli iscritti all'albo
Approvato
dal Consiglio Nazionale Ragionieri nella seduta del 24 gennaio 2002
Il
Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali
CONSIDERATO
(a)
che l’Ordine professionale, oltre a curare l’interesse collettivo dei propri
iscritti, deve tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della
professione nonché garantire l’affidamento della clientela;
(b)
che, in particolare, l’attività diretta ad adottare regole deontologiche si
configura come doverosa;
(c)
che cresce continuamente nella società civile l’interesse intorno alla
responsabilità dei professionisti e al ruolo degli Ordini professionali quali
garanti della competenza e professionalità dei propri iscritti;
(d)
che la competenza tecnica è il profilo oggettivo della qualità e che
competenza significa approfondita conoscenza dei problemi oggetto della
professione e delle loro possibili soluzioni;
(e)
che l'iscrizione all'Albo presuppone una competenza di base (livello di
accesso), che viene poi affinata con l'esperienza nell'esercizio della
professione, ma che deve essere approfondita con la formazione e l'aggiornamento
continuo;
(f)
che l’art. 1 dell’ordinamento professionale approvato con D.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1068 stabilisce che a coloro che sono iscritti nell’Albo dei
ragionieri commercialisti è riconosciuta “competenza tecnica” nelle materie
ivi indicate e con riferimento alle attività che formano oggetto della
professione;
(g)
che i ragionieri commercialisti devono garantire un elevato livello di
conoscenze tecniche per essere competitivi in un’economia globale e per
soddisfare le aspettative del pubblico in termini di qualità delle prestazioni
e di deontologia professionale;
(h)
che, a norma del Codice deontologico del Ragioniere e Perito Commerciale,
approvato con delibera di questo Consiglio Nazionale in data 1 ottobre 1999, fra
i valori su cui si fonda la professione è espressamente indicata la
“formazione professionale”, la quale consiste nel costante aggiornamento
delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite;
(i)
che, a norma del suddetto Codice deontologico, fra gli scopi fondamentali ai
quali la professione s’indirizza vi è quello di “costituire un contesto
professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l’utenza possa
rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che sono
alla base della professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative
del pubblico e delle istituzioni”;
(j)
che l’inosservanza delle regole, contenute nel Codice deontologico, da parte
di un iscritto all’Albo può essere sanzionata con provvedimenti disciplinari
allorquando infici il decoro e la dignità della professione;
(k)
che la partecipazione della professione di ragioniere alle organizzazioni
internazionali della professione induce a prevedere la formazione professionale
permanente e le modalità di adempimento e di monitoraggio della stessa;
(l)
che, in particolare, si rende necessario dare attuazione alla International
Education Guideline n. 2 emanata dall’IFAC - International Federation of
Accountants;
(m)
che l’ONU, attraverso l’UNCTAD – United Nations Conference on Trade
and Development, nella sua Guideline agli Stati membri sui requisiti nazionali
per la qualificazione dei professionisti contabili, ha raccomandato
l’attuazione della predetta IEG n. 2 dell’IFAC;
VISTO
l’art.
25 dell’Ordinamento Professionale, adottato con D.P.R. 27 ottobre 1953 n.
1068, che assegna al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuovere
le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al
miglioramento e al perfezionamento professionale;
-
l’art. 1 delle norme deontologiche che prevede: “Il professionista è tenuto
a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie
professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai
corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e
promossi dal Consiglio Nazionale Ragionieri. Deve altresì perfezionare la
propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione
specifica necessarie al corretto esercizio della professione”.
ha
approvato il seguente
REGOLAMENTO
Tutti
gli iscritti all’Albo dei Ragionieri Commercialisti hanno l’obbligo di
mantenere e migliorare continuamente la propria competenza professionale.
A
tal fine, essi devono partecipare ad attività di formazione professionale
permanente e di aggiornamento continuativo delle loro conoscenze e competenze
professionali.
Il
Consiglio Nazionale, i Collegi locali e le loro Unioni regionali e la Fondazione
Luca Pacioli promuovono e coordinano l’organizzazione di attività di
formazione permanente e di aggiornamento professionale a beneficio degli
iscritti negli albi, curando un’adeguata e capillare diffusione delle
iniziative sul territorio nazionale.
Articolo
2
Oggetto
e finalità della formazione professionale permanente
La
formazione professionale permanente deve vertere sulle materie che costituiscono
oggetto della professione.
Le
attività didattiche dirette alla formazione professionale permanente e
all’aggiornamento continuativo delle conoscenze e competenze professionali
devono essere finalizzate a:
a)
mantenere e migliorare le conoscenze e le capacità professionali degli
iscritti;
b)
assistere i professionisti nell’applicazione di nuove metodiche, nella
comprensione degli sviluppi economici, nella valutazione degli impatti sui loro
clienti nonché sulla loro stessa attività;
c)
garantire alla collettività che i professionisti dispongano delle conoscenze e
delle capacità professionali necessarie per effettuare le prestazioni richieste
.
Articolo
3
CONTENUTO
MINIMO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Al
fine di adempiere al dovere di mantenimento e aggiornamento della propria
competenza professionale, ogni iscritto all’Albo deve dedicare almeno 30 ore,
nel corso di ciascun anno formativo, ad attività di apprendimento
strutturato.
Ai
fini del presente regolamento, ciascun anno formativo inizia il 1° settembre e
termina il 31 agosto dell’anno solare successivo.
Costituiscono
“attività di apprendimento strutturato”:
a)
la partecipazione dell’iscritto, anche mediante modalità di formazione a
distanza, a corsi di formazione professionale, seminari, convegni e altre
iniziative formative, promossi o organizzati dalle Università, dal Consiglio
Nazionale, dai Collegi locali e loro Unioni Regionali e dalla Fondazione Luca
Pacioli, nonché da soggetti, privati o pubblici, italiani ed esteri, che
saranno indicati dalle predette istituzioni;
b)
l’intervento, in qualità di docente o relatore, a corsi di formazione
professionale e altre iniziative di cui alla precedente lettera a);
c)
la partecipazione effettiva a gruppi o commissioni di studio costituiti in seno
ai Collegi, alle Unioni Regionali, al Consiglio Nazionale, alla Fondazione Luca
Pacioli e agli organismi internazionali a cui il Consiglio Nazionale partecipa;
d)
la redazione di articoli, saggi, note, rassegne, documenti e testi di natura
tecnico-professionale.
Le
attività di cui alle precedenti lettere c) e d) sono riconosciute come
adempimento del dovere di formazione professionale permanente, ai sensi del
successivo articolo 5), per un ammontare di ore non superiore alla metà
di quelle previste annualmente come obbligo minimo.
Le
attività di cui alle lettere b) e d) potranno ricevere valutazione
differenziata da parte del Collegio competente in sede di verifica e di
controllo dell’adempimento del dovere di formazione permanente.
Articolo
4
SCELTA
DELLE MATERIE E ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI
Ogni
iscritto individua e sceglie le materie pertinenti alla specifica attività
professionale svolta o comunque di interesse per lo sviluppo e la crescita
qualitativa della stessa.
Entro
il mese di ottobre di ogni anno, ogni iscritto deve produrre al Consiglio del
Collegio competente o ad altro organismo da questo indicato, anche in via
telematica, una sintetica relazione sull’attività di formazione professionale
permanente dallo stesso svolta nell’anno formativo precedente, con indicazione
del numero di ore a ciò dedicate, allegando alla stessa il programma dei corsi
seguiti, l’attestato di frequenza, e/o altra idonea documentazione.
Articolo5
VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Il
Consiglio del Collegio, anche avvalendosi di apposite commissioni costituite in
seno allo stesso o fra più Collegi su base territoriale o regionale, valuta
l’idoneità dei programmi di formazione permanente seguiti dall’iscritto.
Ai
fini della suddetta valutazione, il Consiglio del Collegio esprime il proprio
parere sulla base della relazione e della documentazione prodotta
dall’iscritto e ha facoltà di chiedere chiarimenti allo stesso e ai soggetti
che hanno organizzato le attività formative.
Il
Consiglio del Collegio, nello svolgimento della propria attività di
valutazione, tiene conto dei seguenti criteri:
a)
le materie oggetto di formazione professionale permanente devono essere
funzionali all’esercizio della professione. Tale funzionalità è presunta
qualora le materie oggetto di formazione professionale permanente siano indicate
in apposito programma generale di formazione, approvato dal Consiglio Nazionale,
o da altro organismo da questo delegato;
b)
deve essere determinata la durata convenzionale dei programmi di formazione
professionale permanente, al fine del raggiungimento del monte ore minimo
fissato dall’art. 3;
c)
devono essere valutate le caratteristiche qualitative e quantitative delle
singole iniziative formative seguite dall’iscritto.
In ordine alle valutazioni dei Collegi o degli altri Organi di cui al primo
comma l’iscritto può richiedere formale parere al Consiglio Nazionale,
la cui valutazione prevale sulle decisioni dei Collegi e di ogni altro Organo.
Articolo
6
CONTROLLO
DELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE
Il
controllo della partecipazione degli iscritti alle attività di formazione
professionale permanente è affidato ai Collegi.
I
Collegi verificano l’avvenuta ricezione delle relazioni previste dall’art. 4
e il rispetto, da parte degli iscritti, del limite minimo annuale di ore da
dedicare all’attività formativa, previa valutazione dei programmi seguiti ai
sensi dell’art. 5.
Entro
il 31 dicembre di ogni anno, il Collegio rende pubblico, nelle forme più
opportune, l’elenco degli iscritti all’Albo che hanno ottemperato
all’obbligo di formazione professionale permanente e di tale adempimento può
essere fatta menzione nella pubblicazione annuale dell’Albo curata da ciascun
Collegio.
Qualora
accerti l’esistenza di cause giustificative di natura oggettiva e ne ravvisi
l’opportunità, il Collegio può dispensare l’iscritto all’Albo
dall’obbligo di formazione professionale permanente per un periodo di tempo
definito.
Articolo
7
CORSI
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Al
fine di favorire l’attività di formazione professionale degli iscritti
all’Albo, il Consiglio Nazionale, i Collegi locali e le loro Unioni regionali
e la Fondazione Luca Pacioli possono stipulare convenzioni con istituzioni
private o pubbliche, italiane ed estere, per l’organizzazione di corsi e
seminari di livello universitario.
Articolo
8
Relazione
annuale dei Collegi
Ciascun
Collegio, direttamente o per il tramite delle Unioni regionali, è tenuto a
relazionare annualmente al Consiglio Nazionale sui risultati delle attività di
formazione professionale permanente svolte dai propri iscritti, sulle iniziative
formative attuate in sede locale.
Articolo
9
Entrata
in vigore
Il
presente Regolamento entra in vigore il 1° settembre 2002.
24
gennaio 2002