IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO
l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a
Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO
l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA
la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA
la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione dei dati;
VISTA
la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO
il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art.
1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art.
2. Finalità
1. Il presente testo unico, di
seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il
trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro
esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento
degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art.
3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art.
4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c)
"dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d)
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e)
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f)
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
n)
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o)
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p)
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti;
q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2.
Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono
escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete
di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b)
"chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c)
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre
risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d)
"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
e)
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali
su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei
limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la
fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
g)
"utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i)
"dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l)
"servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a
quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o
della relativa fatturazione;
m)
"posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai
fini del presente codice si intende, altresì, per:
a)
"misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione
informatica;
e)
"parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f)
"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti
ad essa consentiti;
g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai
fini del presente codice si intende per:
a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b)
"scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c)
"scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina
il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero,
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o
in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il
presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di
un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della
disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art.
6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si
applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto,
in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art.
8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
2. I
diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio
1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici,in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè
alla tutela della loro stabilità;
e)
ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f)
da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397;
g)
per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o
altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h)
ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di
cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di
tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri
apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte
del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e
in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o
del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì,
farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I
diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha
un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero
della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica
legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a)
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b)
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I
dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata
anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto
cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4.
Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di
atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1
e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale,
che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in
cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i
dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è
richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il
contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione
del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
intermini compatibili con tali scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I
dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art.
12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività
e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del
Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verificala conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I
codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il
rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma
1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice
di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all’articolo 139.
Art.
13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e)
i diritti di cui all'articolo 7;
f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può
non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce
i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il
Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i
dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di
dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a)
i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art.
14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del
Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art.
15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il
danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art.
16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
aduna comunicazione sistematica o alla diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La
cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art.
17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o
agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti.
2. Le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente
codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2.
Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel
trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4.
Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art.
19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata
la diversa determinazione ivi indicata.
3. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento.
Art.
20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei
casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se
il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento
dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo se il
soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma
2.
4.
L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art.
21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel
fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I
soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I
dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In
applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I
dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati
perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando
sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9.
Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I
dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti
di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In
ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI
ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art.
24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a)
è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
e)
è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o divolere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f)
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g)
con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e
le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h)
con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi
senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o
dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art.
25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre
che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a)
in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b)
per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. è
fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Art.
26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè
dalla legge e dai regolamenti.
2. Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il
comma 1 non si applica al trattamento:
a)
dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero
da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati
al riguardo con autorizzazione del Garante;
b)
dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I
dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anchesenza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a)
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderentio dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b)
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati
sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti
previsti dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di
cui all'articolo 111.
5. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art.
27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona
giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi
altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è
l'entità nelsuo complesso o l'unità od organismo periferico che
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità
e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art.
29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se
designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il
responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art.
30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle
istruzioni impartite.
2. La
designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per
la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Art.
32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate
al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi
servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati
relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non
consentita.
2.
Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato
accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile,
gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione
della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di
fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore
stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedie i relativi costi presumibili. Analoga
informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari
del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure
minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art.
34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto
atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
adeterminati programmi informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g)
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art.
35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza
l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b)
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei
relativi compiti;
c)
previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle
modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Art.
36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B),
relativo allemisure minime di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in
relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di
dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a)
dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica;
b)
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive
e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria;
c)
dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d)
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e)
dati sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonchè dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di
mercato e altre ricerche campionarie;
f)
dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti.
2. Il
Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può
anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma
1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La
notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il
Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro
possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art.
38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La
notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per
via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il
Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una
nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli
elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previstedalla normativa vigente.
6. Il
titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che
il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Art.
39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una
norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b)
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di
cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I
trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante.
3. La
comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art.
40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art.
41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito
di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende
effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se
una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3.
L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche
mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se
il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o
ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di cui
all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In
presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono
essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di
dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art.
43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o,
se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c)
è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d)
è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso
è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e)
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f)
è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g)
è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h)
il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art.
44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a)
individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
b)
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con
le quali la Commissione europea constata che un Paese non
appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art.
45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di
tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e
il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di
dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2. Con
decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto
di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti
con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi
trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C)
con decreto del Ministro della giustizia.
Art.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se
il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Agli
effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni
di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed
economico del personale di magistratura, hanno una diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia
non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art.
48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da
soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche
per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della
giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del
presente codice.
Art.
49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e
di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso
il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le
sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
Art.
52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi,
con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza
o provvedimento.
2.
Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza
o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre
d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei
casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In
caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o
delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734 bis
del codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di
minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in
caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice
di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la
richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede
in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI
FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici perfinalità di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1
a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Con
decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art.
54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o
le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti
e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o
uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e
11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le
modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di
assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I
dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53
sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di
altre banche di dati di forze di polizia, necessarie perle
finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli
organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento aidati trattati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al
loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal
Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art.
55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare
riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate
su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel
rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base
di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art.
56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e
5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi,
uffici o comandi di polizia.
Art.
57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei
dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a)
al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di
reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c)
ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai
fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che
non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o
i provvedimenti sono adottati;
e)
alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f)
all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di
indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO
STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui
agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle
disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le
misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e
di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO
PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto
di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle
altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione ditale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art.
60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI
PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta
per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo
presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del
Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli
effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad
un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e
privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3.
L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui
al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A
richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o aricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta
degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonchè al
rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle
generalità.
Art.
63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi
di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO
IV - FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di
asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato
di rifugiato.
2.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a)
al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b)
al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e
di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c)
in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.<