
La
legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002) ha previsto, all'articolo
38, l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2002 o dal mese successivo a quello
di compimento dell'età (se successivo al 31 dicembre 2001) della misura delle
"maggiorazioni sociali" fino a garantire un reddito mensile proprio
pari a 516,46 euro (un milione di lire). L'aumento spetta alle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, alle pensioni a carico delle forme
esclusive e sostitutive, alle pensioni sociali, agli assegni sociali, alle
prestazioni INVCIV. La corresponsione di tale aumento è subordinata all'invio
della dichiarazione RED ed al rispetto dei seguenti requisiti:
Requisiti
di età
L'interessato
deve avere 70 anni di età. Questa può essere ridotta fino ad un massimo di 5
anni (da 70 a 65) di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazioni pari o
superiori a due anni e mezzo. Per pensionati invalidi totali (invalidi civili
totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolati di pensione di inabilità ex legge
222/1984) detto limite è abbassato a 60 anni.
Requisiti
di reddito
il
reddito del richiedente deve essere inferiore a 6.713,39 euro annui (13 milioni
di lire). La maggiorazione viene concessa fino a concorrenza di tale importo.
Per gli interessati coniugati e non effettivamente e legalmente separati, il
reddito cumulato a quello del coniuge non deve essere superiore a 11.271,39 euro
(lire 21.824.000). La maggiorazione viene concessa in modo che tali limiti non
vengano superati.

Lo
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