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Introduzione
La
legge 4/1/1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione
amministrativa, ha introdotto la possibilità di avvalersi di
dichiarazioni sostitutive. Il D.P.R. 20/10/1998 n. 403, in
attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge "Bassanini",
che raccoglie e riordina le norme in materia di semplificazione
amministrativa, ed infine il recente DPR 8/12/2000 n. 445 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), hanno
ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle
dichiarazioni sostitutive di certificati.
In base a tali provvedimenti, il cittadino può avvalersi di
apposite dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici
servizi. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate
anche a soggetti privati che vi consentano (es. banche,
assicurazioni), i quali pertanto hanno la facoltà, non
l'obbligo, di accettarle.
L'assetto generale della disciplina comprende i seguenti punti:
Acquisizione d'ufficio di
documenti da parte dell'Amministrazione procedente
In
base alla legge 15, le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo
di accertare d'ufficio o qualora sia necessario, buona condotta,
assenza di precedenti penali e carichi pendenti, nonché il
divieto di richiedere agli interessati l'esibizione di
certificati già in proprio possesso ovvero di documenti
concernenti fatti, stati e qualità che le stesse siano tenute a
certificare. Il D.P.R. 403 introduce un obbligo generalizzato -
qualora l'interessato non possa o non voglia avvalersi delle
dichiarazioni sostitutive - di acquisizione diretta di documenti
comprovanti circostanze risultanti da albi o registri pubblici,
sulla base di semplice indicazione, da parte dell'interessato
stesso, dell'amministrazione che è in possesso dei dati
necessari. Con la legge 241 l'obbligo è stato esteso
all'acquisizione d'ufficio anche di documenti relativi a
circostanze che altra pubblica amministrazione debba
certificare. Da ultimo, il recente DPR 8/12/2000 n. 445 che
riunisce in un testo unico tutta la precedente normativa sulla
documentazione amministrativa, sancisce, a partire dal 7 Marzo
2001, il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere
certificati nei casi in cui sia previsto il ricorso
all'autocertificazione, configurando in caso contrario una
violazione dei doveri d'ufficio. Tale TU prevede l'acquisizione
della certificazione anche per via telematica ed in particolare:
· Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori e esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate per fax, allegando fotocopia di
un documento di identità.
· Le domande inviate per via telematica sono validamente
firmate quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della
firma
elettronica.
Valore probatorio dei
documenti di riconoscimento
I
documenti di riconoscimento in corso di validità (nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza
ecc...) possono essere presentati agli uffici pubblici al fine
dell'autocertificazione, in quanto i dati in essi contenuti
hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati (sempre ché
non abbiano subito variazioni dopo la data di rilascio).
Dichiarazioni sostitutive
1 - Dichiarazione sostitutiva
di certificazioni o Autocertificazione
| • |
data
e luogo di nascita |
| • |
residenza |
| • |
cittadinanza |
| • |
godimento
dei diritti politici |
| • |
stato
libero, coniugato, vedovo |
| • |
stato
di famiglia |
| • |
resistenza
in vita |
| • |
nascita
figlio |
| • |
decesso
coniuge, ascendente o discendente |
| • |
iscrizione
in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione |
| • |
titolo
di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
|
| • |
situazione
reddituale o economica, anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato
|
| • |
stato
di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di
pensione; qualità di studente o di casalinga
|
| • |
qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili |
| • |
iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo |
| • |
tutte
le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R.
14-2-1964 n. 237, come modificato dall'articolo 22 della
legge 24-12-1986 n. 958
|
| • |
non
aver riportato condanne penali |
| • |
no
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non
aver presentato domanda di concordato
|
| • |
qualità
di vivenza a carico |
|
• |
tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile. |
|
E' prevista
inoltre la possibilità di presentare certificazione
sostitutiva per: |
| • |
i
documenti da presentare agli uffici della motorizzazione
civile; |
| • |
i
documenti necessari per l'iscrizione alle scuole e
all'Università;
i certificati e gli estratti dai registri dello stato
civile e dai registri demografici richiesti dai comuni
(per i procedimenti amministrativi di competenza degli
stessi). |
2 - Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
Tutti
gli stati, fatti e qualità personali che non siano
certificabili da parte di una pubblica amministrazione possono
essere comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 del DPR 445/2000.
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può
riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti e di cui
il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità
di attestare la conformità all'originale di una pubblicazione.
Non sono considerati sostituibili i certificati medici,
sanitari, veterninari, di origine, di conformità CE, di marchi
o brevetti.
Autenticazione della
sottoscrizione
Nelle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista
l'autentica della firma.
L'autentica con le modalità tradizionali rimane per le
dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano
la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc)
da parte di terze persone.Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte in presenza dell'impiegato addetto o presentate per
posta o via telematica (fax, posta elettronica) unitamente a
fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Imposta di bollo
L'art.
37 del DPR 445/2000 stabilisce che le dichiarazioni sostitutive
sono esenti da imposta di bollo.
L'esenzione è prevista anche per i certificati trasmessi
d'ufficio da una pubblica amministrazione all'altra ovvero
inviati all'interno della Pubblica Amministrazione stessa.
Estensione ai cittadini
stranieri
La
facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata
estesa anche ai cittadini extracomunitari.
L'art. 2 del D.P.R. 403/98 prevede che i cittadini
extracomunitari residenti in Italia possano utilizzare la
dichiarazione sostitutiva, ma al solo fine di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati.
Ai cittadini comunitari si applicano invece le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.
Modalità di presentazione
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere
presentate con le seguenti modalità:
• su carta semplice firmando sotto la propria ed esclusiva
responsabilità non necessariamente davanti all'impiegato
addetto;
• compilando moduli appositamente predisposti;
Sanzioni
Le
dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e comportano
per il dichiarante la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base di tali dichiarazioni.
Riferimenti normativi
Legge
7 agosto 1990, n. 241
Legge 15 maggio 1997, n. 127
Legge 10 giugno 1998, n. 191
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
D.P.R. 8 Dicembre 2000, n. 445
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